FIRMA ELETTRONICA LEGGERA VALIDA ANCHE PER I CONTRATTI BANCARI?

La tradizionale firma apposta a penna su un foglio stampato è sempre meno utilizzata ma non per questo i contratti firmati diversamente devono considerarsi meno legittimi.
E’ sempre più frequente che un istituto bancario incentivi l’apertura di conti correnti con una modalità interamente online, anche riconoscendo dei bonus al cliente che opti per tale soluzione.
La legge di riferimento, ovvero l’articolo 117 del Testo Unico Bancario, impone la forma scritta per tutti i contratti bancari. Secondo la Cassazione, è sufficiente che sul contratto sia presente la sola firma del cliente, potendo il consenso della banca essere tacitamente desunto dall’avvenuta attuazione del contratto stesso.
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia bancaria sinora maggiormente condiviso, la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’istituto di credito non ne determina la nullità essendo sufficiente la redazione per iscritto del contratto e l’avvenuta consegna di una copia sottoscritta dal cliente.
Ne consegue quindi, come già anticipato, che la validità del contratto deriva dalla presenza del consenso della banca che può essere desunto, ad esempio, dall’apertura del conto o dall’invio della documentazione relativo allo stesso.
Quando allora il contratto concluso online con la banca è valido? O meglio, quale tipologia di firma deve essere stata apposta?
La risposta ci perviene da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che aveva ad oggetto un’operazione conclusa da un cliente tramite il proprio home banking avendo cliccato sul bottone di assenso.
La Cassazione ha affermato che la “firma elettronica leggera”, consistente nel mero flag sulla casella riportante la dicitura “accetto le condizioni generali di contratto” possa essere equiparata ad una firma a penna.
Tale posizione deriva dalla lettura dell’art 1350 cc il quale prevede che sono espressamente previsti i casi in cui il contratto debba considerarsi nullo per assenza della tradizionale forma scritta. La norma sopra citata non fa riferimento ai contratti bancari quando riporta tutti gli atti che richiedono la forma scritta come requisito imprescindibile ai fini della validità.
Risale al 2002 la disposizione che prevede che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
soddisfa il requisito legale della forma scritta e sul piano probatorio risulta liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
Possiamo quindi concludere che la firma elettronica leggera soddisfa il requisito legale della forma scritta, mentre quella pesante risulta necessaria solo quando si vuole conferire al contratto l’efficacia probatoria fino a querela di falso.
Riassumendo: secondo quanto precisato dalla Cassazione è valido un contratto concluso online con la banca anche se il cliente ha “firmato” cliccando la casella predisposta al raccoglimento del consenso.
Perchè il team di Notarify accoglie con notevole entusiasmo questa pronuncia?
Perché, alla luce di quanto sinora riportato, la firma di Notarify, qualificata come Firma elettronica avanzata, conferisce ai contratti firmati attraverso la nostra piattaforma un livello di tutela superiore alla firma elettronica leggera, che come visto è comunque sufficiente per conferire validità ai contratti.
La firma elettronica di Notarify contiene una manifestazione di consapevolezza e di volontà e al tempo stesso fornisce prova scritta sull’identità delle controparti eliminando il rischio postumo di ripudio della firma.
Perchè?
Perchè è semplicemente impossibile. Se ancora non conosci il nostro servizio visita il nostro sito e scopri tutti i vantaggi della firma di Notarify.